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Contrasto all'evasione: split payment e reverse charge
Autore: Luigino Narduzzi
Data: 27-12-2014

La Legge di Stabilità 2015, nei commi da 629 a 633, introduce nuove norme di contrasto all'evasione fiscale in materia di IVA, con validità dal 1° gennaio 2015.

Con il meccanismo impositivo dello split payment viene previsto, dal nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta addebitata in fattura venga versata da detti enti, all'epoca del pagamento, direttamente all'Erario ed il fornitore saldato per il solo importo del corrispettivo.

La disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (prestazioni artistiche e professionali).

La norma si aggiunge all'obbligo di Fatturazione Elettronica PA già prevista, a partire dal 6 giugno 2014, per forniture a Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed applicabile, dal 31 marzo 2015, a tutta la Pubblica Amministrazione centrale e locale.

All'art. 17 comma 6 del DPR 633/72, con la lettera a-ter, vengono inoltre previsti nuovi casi di reverse charge. Il meccanismo di inversione contabile dell'applicazione IVA, per effetto del quale il cessionario di beni od il committente di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, viene infatti esteso "alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici". La fattura emessa dal prestatore dei servizi, in luogo dell'addebito dell'imposta, riporterà l'annotazione "Inversione contabile ai sensi art. 17 comma 6 lett. a-ter DPR 633/72".

Entrambe le norme potrebbero determinare situazioni di strutturale posizione di IVA a credito da parte dei fornitori di beni o dei prestatori di servizi, per cui viene estesa la previsione di cui all'art. 30 comme 3 del DPR 633/72 relativamente alla possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale e trimestrale.

 

 

 

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Dott. LUIGINO NARDUZZI
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